Art. 1.

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo nazionale straordinario per la costruzione e l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica per il triennio 2006-2008, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.